Quando, nell’ambito di procedimenti giuridici, il Giudice istruisce una CTU (Consulenza Tecnica di Ufficio), nominando un proprio esperto, le parti in causa, tramite i propri Avvocati, hanno facoltà di nominare un consulente, denominato Consulente Tecnico di Parte o CTP.
In ambito civile, la CTU psicologica riguarda principalmente i casi di verifica e controllo della potestà genitoriale (Artt. 330 e seg. C.c.) e di regolamento dell’esercizio della potestà (Artt. 317 bis c. c.).
il CTU è chiamato ad accertare se è presente, nell’adulto esercente la potestà genitoriale, una condizione psicopatologica in grado di pregiudicare la funzione genitoriale e lo stato di benessere dei minori coinvolti.
Il CTP assiste agli incontri valutativi disposti dal CTU, portando le istanze della parte che lo ha incaricato e vigilando sul corretto svolgimento del percorso consulenziale, al tempo stesso collaborando per restituire alle parti in causa piena responsabilità genitoriale e sostenerle ad uscire dal conflitto.
Dovere del CTP, infatti, è quello di tutelare gli interessi dei minori coinvolti.
Il CTP, se lo ritiene, e in accordo con il proprio cliente, può anche produrre al termine della perizia delle osservazioni, che verranno inviate alla attenzione del Giudice tramite il CTU.